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ASSISTENZA
E INFORMAZIONE PER
I MIGRANTI
DI PERUGIA |
Schema di legge
recante
Disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Salvo che sia diversamente disposto, la presente legge si applica ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 43.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il riferimento
deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le
disposizioni più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni
della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato
regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge .
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Art. 2
(Diritti dello straniero)
1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono
riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di
diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano
diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e
le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale. Egli esercita 1' elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla
presente legge.
4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
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5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò
non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per
quella indicata dall'interessato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti
dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi
ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di
essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria,
l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno
l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a
cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale,
di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status
personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere
trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di
asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono stati adottate misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo
9, comma 4 possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
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Art. 3
(Politiche migratorie)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza nazionale per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la Conferenza Stato,
città, autonomie locali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni il documento programmatico relativo alla politica della immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
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2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato e delinea gli interventi pubblici
volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e
delle identità culturali delle persone, e prevede strumenti per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
i Ministri interessati, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e
delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 18 della presente legge.
I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
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5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dei seguenti obbiettivi:
- rimuovere gli ostacoli che
di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato;
- soccorrere gli immigrati
nelle difficoltà d'ordine economico e sociale con particolare riguardo a
quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel
rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'Immigrazione, in cui siano rappresentati gli enti locali, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1, è predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica
la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
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