C.S.M.   C.S.M. CENTRO SERVIZI MULTIETNICI

ASSISTENZA E INFORMAZIONE PER I MIGRANTI DI PERUGIA

 

Manuale pratico sulla legge 40/98

 

Parte Iª

 1

ENTRARE  IN  ITALIA

1.1  IL VISTO D'INGRESSO
1.2   I CONTROLLI ALLE FRONTIERE     ITALIANE

1.3

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 2

FERMARSI IN ITALIA

2.1

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

2.2

LA CARTA DI SOGGIORNO

2.3

L'ESPULSIONE

 

 Parte IIª

 3

VIVERE IN ITALIA

3.1

LA CASA

3.2

LA CURA DELLA SALUTE

3.3

I FIGLI

3.4

L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

3.5

L'ASSISTENZA SOCIALE

3.6

LA CITTADINANZA

 

 

 

 

 

 

 

ENTRARE IN ITALIA

  Per entrare in Italia bisogna:

- ottenere un visto di ingresso prima di lasciare il proprio paese 

- superare i controlli della polizia alle frontiere italiane

Non è necessario il visto per chi si trova all'estero, ma ha già un permesso di soggiorno ancora valido. Se invece il permesso scade mentre si è all'estero, per tornare in Italia e rinnovarlo occorre chiedere il visto.

Una particolare modalità d'ingresso, che consente di raggiungere un familiare già regolarmente soggiornante in Italia, è il ricongiungimento familiare. 

indice

 

 

indice1.1 il visto di ingresso

Che cosa è il visto?

E' un'autorizzazione rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane all'estero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia. Esistono diversi tipi di visto, che si differenziano secondo il motivo dell'ingresso. Senza un visto non è possibile entrare legalmente in Italia.

Dove si richiede il visto per poter entrare in Italia?

Alle ambasciate e ai consolati italiani in Cina, presentando i documenti specificamente richiesti per ciascun tipo di visto. Nella richiesta bisogna specificare il motivo per cui si vuole entrare in Italia.

Il visto può essere rilasciato a un minore di 18 anni?

Sì, ma se viaggia solo o accompagnato da persona che non esercita la potestà genitoriale o la tutela, bisogna presentare all'autorità diplomatica italiana il permesso scritto del genitore o del tutore.

Come deve essere espresso dal consolato italiano il rifiuto del visto?

Sempre con un provvedimento scritto e motivato, in una lingua comprensibile dall'interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo.

Chi non può ottenere un visto di ingresso e non può in nessun caso entrare in Italia?

Chi è già stato in Italia o in un altro dei Paesi aderenti al patto di Schengen (Fanno parte del patto di Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi bassi, Portogallo, Spagna e Svezia) e è stato espulso da uno di questi Paesi.Chi è segnalato nella banca dati delle polizie degli stati Schengen come persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza.

Con un visto per entrare in Italia si possono attraversare altri paesi europei?

Sì, si possono attraversare gli stati del patto di Schengen purché si arrivi in Italia entro 5 giorni dall'ingresso in uno o più altri paesi Schengen.

 

Quali sono i principali tipi di visto?

Visti d'ingresso per lavoro

Ogni anno il governo italiano stabilisce le quote d'ingresso dei lavoratori extracomunitari, cioè il numero massimo di domande di ingresso per lavoro e per ricerca di lavoro che possono essere accolte. Perciò chi chiede di entrare in Italia, anche se possiede i requisiti necessari e segue correttamente le procedure definite dalla legge, potrà ottenere il visto d'ingresso solo se vi sono ancora posti disponibili.

Vi sono però alcune categorie particolari di lavoratori subordinati per i quali non si applica il limite delle quote d'ingresso:

  • dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia;
  • dipendenti di imprese operanti sul territorio italiano ammessi a svolgere in Italia compiti specifici e per un periodo di tempo determinato;
  • altri lavoratori di "alto livello";
  • lettori universitari;
  • professori universitari e ricercatori che entrano in Italia per svolgere un'attività retribuita presso università, istituti di istruzione o di ricerca;
  • traduttori e interpreti;
  • collaboratori familiari che all'estero lavorano regolarmente da almeno un anno a tempo pieno per un cittadino italiano o europeo e che si trasferiscono in Italia per proseguire il rapporto di lavoro domestico;
  • artisti;
  • sportivi professionisti;
  • giornalisti.

I visti per motivi di lavoro possono essere per: lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, ricerca di lavoro.

*Visto per lavoro autonomo [ da precisare]

Viene rilasciato a chi intende svolgere un'attività autonoma o professionale, a condizione che non si tratti di un'attività riservata dalla legge ai cittadini italiani e che sussista la cosiddetta reciprocità (cioè che sia possibile a un cittadino italiano svolgere la stessa attività in Cina).

Ai familiari del titolare di questo visto può essere rilasciato un visto per "motivi familiari", con il divieto di lavorare in Italia. Se invece i familiari intendono lavorare, non possono entrare in Italia con il titolare del visto, ma dovranno restare in Cina e richiedere successivamente un visto di ingresso per ricongiungimento familiare (vedi capitolo in proposito).

Documenti: 1) dimostrazione della disponibilità economica adeguata all'attività che si vuole intraprendere;

2) possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, con relativa attestazione dell'autorità cinese competente in data non anteriore a 3 mesi;

3) dimostrazione della disponibilità di una sistemazione alloggiativa in Italia;

4) reddito annuo superiore al livello minimo previsto dalla legge italiana per l'esenzione dai contributi sanitari oppure corrispondenti garanzie da parte di enti o cittadini italiani, o di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

*Visto per lavoro subordinato [da precisare]

Viene rilasciato a chi intende svolgere in Italia un lavoro dipendente, ma solo su richiesta di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda assumerlo a tempo determinato o indeterminato.

Per la concessione dell'autorizzazione al lavoro e del visto d'ingresso è necessario che il lavoratore si trovi in Cina quando il datore di lavoro presenta la domanda.

Documenti / procedura.

Il datore di lavoro deve: 1) presentare una richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro, che verifica se il richiedente ha i requisiti previsti dalla legge per assumere il lavoratore; quando si presenta la richiesta occorre esibire copia del contratto individuale di lavoro stipulato con lo straniero e impegnarsi a garantire al lavoratore un'idonea sistemazione alloggiativa.

2) Dopo aver ottenuto questa autorizzazione, il datore di lavoro deve richiedere alla Questura di apporvi il nulla osta necessario al rilascio del visto e inviare questi documenti al lavoratore residente in Cina, che li porterà all'ambasciata o consolato italiano per richiedere il visto.

L'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 6 mesi dalla data del rilascio.

La legge prevede che se un datore di lavoro che intende assumere personale straniero non conosce personalmente nessun lavoratore residente all'estero, possa attingere a speciali liste di lavoratori riservate ai cittadini di Paesi che abbiano stipulato specifici accordi bilaterali con l'Italia (al momento la Cina non li ha stipulati).

 

*Visto per lavoro stagionale

Viene rilasciato a chi intende svolgere in Italia un lavoro stagionale - cioè di durata da un minimo di 20 giorni a un massimo di nove mesi nell'arco dell'anno - su richiesta di un datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante.

Documenti / procedura. Analoga al visto d'ingresso per lavoro subordinato.

 

*Visto per ricerca lavoro

Viene rilasciato a chi intende venire in Italia, per un periodo di tempo determinato, per cercare un'occupazione. Anche per ottenere questo tipo di visto è necessario rientrare nel numero massimo annuo di lavoratori che possono entrare in Italia.

L'ingresso per ricerca di lavoro può avvenire con due modalità diverse:

  1. per persone chiamate in Italia in seguito alla richiesta nominativa da parte di un garante o sponsor, per potersi fermare un periodo di tempo e cercare lavoro. Possono essere garanti un cittadino italiano, o straniero regolarmente soggiornante, le Regioni, gli Enti Locali, le associazioni professionali, sindacali, di volontariato. Procedura: il garante deve presentare alla Questura una richiesta di autorizzazione all'ingresso entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale sul numero degli ingressi consentiti (decreto sulla determinazione dei flussi d'ingresso); presentando la richiesta il garante deve dimostrare che provvederà all'alloggio e al mantenimento del titolare del visto per tutta la durata del permesso di soggiorno che gli verrà rilasciato. Quando ha ottenuto l'autorizzazione della Questura il garante deve inviarla al cittadino residente in Cina, che può richiedere il visto all'autorità consolare italiana. L'autorizzazione all'ingresso deve essere utilizzata entro 6 mesi dal rilascio.
  1. Per stranieri residenti all'estero che si sono iscritti nelle apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Procedura: l'interessato può fare richiesta del visto al consolato italiano dopo che è scaduto il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto annuale sul numero degli ingressi consentiti e se vi sono ancora posti disponibili nella quota di ingressi consentita.

Visto per affari

Viene rilasciato a persone che viaggiano per motivi economici e commerciali, o per imparare o verificare il funzionamento di macchinari acquistati o da acquistare nell'ambito di contratti commerciali e/o di cooperazione industriale. Il richiedente deve dimostrare con adeguata documentazione la propria condizione di operatore economico - commerciale e l'effettiva finalità economico - commerciale del viaggio.

Le rappresentanze diplomatiche italiane favoriscono la velocità delle procedure di rilascio dei visti a chi viaggia per affari, soprattutto se si tratta di persone direttamente note o attese e segnalate da imprese italiane positivamente conosciute. In caso contrario, prima di rilasciare il visto la rappresentanza italiana richiede documentate garanzie sull'affidabilità degli operatori italiani che invitano o sponsorizzano il richiedente.

Può essere rilasciato anche a accompagnatori per ragioni di lavoro (collaboratori, segretari ecc.), ma solo dopo la verifica della loro condizione professionale e se il loro sostentamento in Italia viene garantito dal titolare del visto per affari.

Il familiare convivente che accompagna il viaggiatore può ottenere un visto per motivi familiari.

La validità del visto ha una durata da 90 a 365 giorni. Se il periodo è inferiore a 90 giorni, il visto per entrare in Italia per affari viene rilasciato come Visto Schengen Uniforme.

Non da diritto a lavorare in Italia.

Visto per cure mediche

Viene rilasciato a chi chiede di entrare in Italia per sottoporsi a cure mediche presso istituzioni sanitarie italiane pubbliche o private. Può essere rilasciato anche a un accompagnatore. Ai minori di 18 anni viene rilasciato previo consenso di chi esercita la potestà genitoriale e a condizione che il minore viaggi con un accompagnatore.

Documenti: 1) un certificato medico che attesti la necessità di sottoporsi a cure in Italia;

2) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, dove si indica il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta; 3) documentazione che provi la copertura economica del soggiorno in Italia e dei costi delle cure. Le prove possono riguardare: le disponibilità finanziarie del titolare del visto; una polizza assicurativa italiana o cinese che copra i costi del caso; l'impegno di un ente o di un privato a coprire le spese del soggiorno e della cura; 4) documentazione che provi la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore.

Può avere durata breve fino a 90 giorni (visto valido in tutti i Paesi europei del patto di Schengen), o lunga oltre i 90 giorni (valido per l'Italia).

Non da diritto a lavorare in Italia.

Visto per studio

Viene rilasciato a chi intende seguire un corso di studi superiori in Italia, oppure svolgere ricerche o altre attività culturali a carattere continuativo.

Non può essere rilasciato ai minori di 14 anni. Neppure può essere rilasciato ai maggiori di 14 anni che intendano iscriversi a una scuola dell'obbligo.

Visto d'ingresso per iscrizione a una scuola superiore. Deve essere richiesto alla rappresentanza diplomatica italiana presentando un'istanza con numerosi documenti, tra i quali in particolare il titolo di studio propedeutico al tipo di scuola cui si intende iscriversi, e una polizza assicurativa.

Visto d'ingresso per iscrizione all'Università.

Ogni anno un decreto ministeriale stabilisce il numero massimo di visti d'ingresso e permessi di soggiorno concedibili per studio presso una Università italiana; perciò chi chiede di entrare in Italia, anche se possiede i requisiti necessari e segue correttamente le procedure definite dalla legge, potrà ottenere il visto d'ingresso solo se vi sono ancora posti disponibili.

Lo straniero deve in primo luogo presentare all'Università prescelta una domanda di preiscrizione per l'ammissione alle prove selettive di accesso previste per tutti i cittadini stranieri. Le procedure di iscrizione variano da un'Università all'altra (vedi capitolo L'istruzione degli adulti).

Entro il mese di luglio ciascuna Università esamina le domande e compila un elenco degli stranieri ammessi alle prove, inviandolo alle rappresentanza diplomatiche italiane all'estero. Nell'elenco sono indicati la sede, la data e l'orario delle prove.

A partire dal 29 luglio le rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano il visto a chi presenta la relativa domanda, con tutta la documentazione necessaria, e figura nella lista degli ammessi alla pre selezione.

Per ottenere il visto è necessaria una garanzia economica che può essere dimostrata: a) tramite una lettera di credito bancario di un istituto estero che assicuri la copertura di lire 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi; b) tramite una certificazione che dimostri la disponibilità di lire 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi presso un istituto bancario in Italia; c) eccezionalmente la rappresentanza diplomatica può accettare una garanzia economica basata su documenti quali la dichiarazione dei redditi, gli estratti bancari o dichiarazioni di garanzia fornite da enti locali, istituzioni e enti vari, sia italiani che stranieri.

Visto per attività sportiva

Viene rilasciato allo sportivo professionista che intende esercitare la propria attività professionistica in base a contratti con società sportive con sede in Italia. Non è sottoposto al regime delle quote massime annue d'ingresso per lavoro.

Il familiare convivente che accompagna lo sportivo può ottenere un visto per motivi familiari.

Durata: da 90 a 365 giorni. Se il periodo è inferiore a 90 giorni, viene rilasciato come Visto Schengen Uniforme.

Non da diritto a svolgere in Italia altre attività lavorative.

Per un periodo inferiore a 90 giorni è possibile ottenere anche un visto per gara sportiva, che da diritto a partecipare sia a singole competizioni sia a una serie di manifestazioni sportive, professionistiche o dilettantistiche.

Visto per lavoro artistico

Viene rilasciato sia per svolgere in Italia un'attività artistica autonoma, pur se vincolata da un contratto di lavoro, sia per poter lavorare con un contratto di lavoro subordinato. Non è sottoposto al regime delle quote massime annue d'ingresso per lavoro.

Lavoro artistico autonomo:

il richiedente deve presentare al consolato o ambasciata italiana copia del contratto con la firma autenticata del gestore o impresario per il quale lavorerà in Italia. Se né l'artista cinese nè l'impresario italiano sono direttamente noti alla rappresentanza diplomatica italiana come persone di sicura affidabilità, il richiedente deve esibire copia di una "dichiarazione di responsabilità", indirizzata all'Ufficio Speciale Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo (USCLS) con cui l'impresario si impegna, in base al contratto, a non instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato.

Lavoro artistico subordinato:

la procedura è analoga a quella generale dell'ingresso per lavoro subordinato. In questo caso, però, la richiesta di autorizzazione al lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro all'Ufficio Speciale di Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo (USCLS), dopo aver previamente ottenuto lo specifico nulla osta della Questura.

 

Visto per adozione.

Viene rilasciato ai minori di 18 anni che vengono in Italia per essere adottati da un cittadino italiano.

Non da diritto a lavorare in Italia.

Visto per motivi familiari.

Viene rilasciato a chi accompagna in Italia un familiare italiano, cittadino dell'Unione europea, o straniero titolare di un altro visto di ingresso. Tuttavia non può essere rilasciato quando il titolare del visto principale ha un visto per adozione, lavoro subordinato, reingresso, ricongiungimento familiare, tirocinio, motivi familiari (tranne il caso in cui il titolare del visto principale per motivi familiari sia coniuge di un cittadino comunitario residente in Italia con il quale intenda stabilirsi sul territorio italiano).

Il visto per motivi familiari viene rilasciato alle seguenti categorie: a) coniuge; b) figli a carico minori di 18 anni e non coniugati; c) genitori a carico.

Non da diritto a svolgere in Italia attività lavorativa, tranne nel caso del coniuge convivente di un non straniero residente in Italia.

Visto per ricongiungimento familiare.

Vedi capitolo Il ricongiungimento familiare.

Visto per turismo

Viene rilasciato a chi intende entrare in Italia per viaggiare come turista.

Documenti: occorre esibire un documento di viaggio valido di andata e ritorno, eventuali prenotazioni alberghiere, prove che dimostrino il possesso di mezzi sufficienti a coprire le spese di viaggio e di soggiorno. La rappresentanza diplomatica italiana può richiedere a propria discrezione ogni elemento o documento utile a valutare l'effettivo interesse del richiedente a rientrare in Cina.

A chi viaggia in un gruppo organizzato può essere richiesta, se l'agenzia che organizza il viaggio è ritenuta affidabile, la semplice prova del pagamento totale o parziale delle spese.

Durata massima del visto per turismo: 90 giorni.

Visto di reingresso

Viene rilasciato ai titolari di un regolare permesso di soggiorno che rientrano in Italia da un paese non europeo e si trovano in una delle seguenti condizioni:

  1. mancanza del permesso di soggiorno per motivi vari (furto, smarrimento, dimenticato in Italia ecc.);
  2. possesso di un regolare permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni.

Visti Schengen Uniformi per transito

Vengono rilasciati dall'autorità diplomatica italiana, ma sono validi anche per gli altri Stati membri del patto di Schengen, a singoli o gruppi in transito sul territorio di uno o più degli Stati Schengen per raggiungere uno Stato terzo.

E' consentito transitare una, due o eccezionalmente più volte purché la durata di ciascun transito non sia superiore a 5 giorni. Il transito aeroportuale è valido 0 giorni, cioè solo per scali aerei inferiori alle 24 ore.  

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indice  1.2 i controlli alle frontiere italiane

Da dove è consentito entrare in Italia?

Solo attraverso i valichi di frontiera appositamente costituiti e sorvegliati dalla polizia italiana.

Quali documenti bisogna presentare alla polizia di frontiera italiana?

  1. Documento d'identità valido per l'espatrio (passaporto o altro);
  2. Visto di ingresso;
  3. Dimostrazione che si hanno mezzi economici sufficienti a mantenersi in Italia per la durata del soggiorno e per il ritorno. Possono servire a questo scopo: valuta, carte di credito valide per l'estero, documentazione bancaria, eventuali rapporti di lavoro in atto; documentazione che provi l'esistenza delle garanzie in Italia, per chi possiede un visto che consente l'ingresso con prestazione di garanzia (visto per ricerca lavoro o per cure mediche).

Cosa succede a chi si presenta alla frontiera senza i documenti richiesti dalla legge italiana, o viene individuato come persona indesiderabile, o tenta di entrare clandestinamente in Italia?

Viene respinto alla frontiera.

Cosa succede a chi viene respinto alla frontiera?

La polizia impedisce l'ingresso in Italia e la persona respinta viene rimandata indietro.

Se lo straniero è arrivato in Italia con un mezzo di trasporto collettivo (treno, aereo, nave, bus) questo è tenuto a riprenderlo immediatamente e a ricondurlo nello Stato di provenienza, anche se si tratta di un viaggiatore clandestino; questo obbligo però non sussiste se lo straniero presenta domanda di asilo politico.

La legge prevede sanzioni per i responsabili dei mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri che non accertano se la persona che viaggia con regolare biglietto ha i documenti necessari per entrare in Italia.

Cosa succede se non è possibile eseguire subito il respingimento alla frontiera?

Alcuni motivi possono impedire il respingimento immediato:

  • se bisogna soccorrere lo straniero (ad esempio perché è malato o ferito);
  • se bisogna accertare la sua nazionalità o identità;
  • se bisogna acquisire un documento di viaggio;
  • se non è disponibile un mezzo di trasporto adatto.

In questi casi lo straniero respinto viene trattenuto in un Centro di Permanenza Temporaneo, solo per il tempo strettamente necessario a superare le difficoltà che impediscono il respingimento e comunque per non più di 30 giorni.

I Centri di Permanenza Temporanea sono strutture di reclusione istituite appositamente per gli stranieri che vengono allontanati dal territorio italiano. Chi viene trattenuto in un Centro ha il diritto di corrispondere con l'esterno, anche telefonicamente; non si può allontanare dal Centro e può ricevere visite solo con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Chi ha avuto un respingimento alla frontiera può entrare in Italia?

Sì, se chiede di entrare possedendo tutti i documenti e i requisiti per l'ingresso previsti dalla legge.

Il respingimento infatti, a differenza dell'espulsione, non comporta il divieto di rientro sul territorio italiano.

Chi non può essere respinto alla frontiera italiana?

Non può essere respinto alla frontiera chi sarebbe mandato in un Paese dove può essere per qualunque motivo perseguitato. In ogni caso, non può essere respinto chi presenta domanda di asilo politico alle autorità di frontiera.  

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indice  1.3 il ricongiungimento familiare

Chi ha diritto al ricongiungimento familiare?

Lo straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno, della durata di almeno un anno, per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi religiosi, oppure il titolare di una carta di soggiorno.

Quali membri della famiglia possono essere ricongiunti?

  • Il ricongiungimento può essere richiesto per i seguenti familiari:
  • il coniuge;
  • i figli minori di 18 anni, anche se sono nati fuori dal matrimonio o se sono figli del coniuge di chi fa la richiesta. I figli devono essere a carico del richiedente e non coniugati;
  • i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, alle stesse condizioni previste per i figli;
  • i genitori a carico del richiedente;
  • i parenti entro il terzo grado, a carico del richiedente e inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

Quali requisiti sono necessari per poter fare una richiesta di ricongiungimento familiare?

Chi fa la richiesta deve possedere:

  • un alloggio affittato con un regolare contratto o di proprietà, e con caratteristiche adeguate, secondo le norme italiane, ad accogliere un nucleo familiare;
  • un reddito annuo di almeno 6.593.000 lire (attuale importo annuo dell'assegno sociale) se si richiede il ricongiungimento di un solo familiare; un reddito pari al doppio (13.186.000 lire) se si richiede il ricongiungimento di due o tre familiari; un reddito pari al triplo (19.779.000 lire) se si richiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per calcolare queste cifre si tiene conto non solo del reddito del richiedente, ma anche di quello dei familiari che convivono con lui.

Come si fa la richiesta di ricongiungimento?

Bisogna presentare una domanda di nulla osta per il ricongiungimento alla Questura della città in cui si abita, allegando una documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti.

La Questura rilascia al richiedente una copia della domanda, con il timbro datario.

Quali documenti bisogna allegare alla richiesta di ricongiungimento?

Per quanto riguarda la casa: a) copia del contratto di affitto o dell'atto di proprietà;

b) se il richiedente abita presso il datore di lavoro, una dichiarazione autenticata del titolare dell'abitazione che attesta il consenso al ricongiungimento dei familiari, indicandoli per nome;

c) nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore abiterà;

d) certificato del Comune che attesti l'idoneità dell'alloggio ad accogliere la famiglia. I documenti utili a dimostrare l'idoneità dell'alloggio sono diversi a seconda del luogo di residenza: alcuni Comuni infatti la accertano con un sopralluogo di tecnici che verificano, ad esempio, la sicurezza degli impianti elettrici e del gas, la presenza del bagno ecc., e rilasciano l'attestazione di idoneità da presentare alla Questura. Nei Comuni che non hanno attivato questa procedura, invece, è sufficiente una dichiarazione del richiedente sull'abitabilità dell'alloggio per il nucleo familiare, sulla base di questa autocertificazione il Comune rilascia il certificato da presentare alla Questura.

Per quanto riguarda il reddito: la documentazione da presentare varia a seconda del tipo di permesso di soggiorno e del lavoro svolto da chi fa la richiesta:

  • per i lavoratori subordinati: a) contratto di lavoro o dichiarazione con firma autenticata del datore di lavoro dove si specificano il tipo di lavoro, la durata e l'importo del reddito annuo; b) il CUD (ex modello 101) o il modello Unico (ex modello 740); c) eventuale documentazione che dimostri il reddito proveniente da altre fonti o il reddito del familiare convivente;
  • per i soci lavoratori di cooperativa: a) fotocopia del libretto matricola; b) visura camerale della società cooperativa; c) verbale di assemblea con l'ammissione a socio; d) dichiarazione della cooperativa sul perdurare del rapporto lavorativo; e) fotocopia dell'ultima busta paga;
  • per i lavoratori autonomi: a) a seconda dei casi, licenza o autorizzazione, iscrizione all'albo professionale, registrazione al REC (registro esercenti il commercio), iscrizione alla Camera di Commercio; b) dichiarazione dei redditi sul modello Unico; c) eventuale documentazione che dimostri il reddito proveniente da altre fonti o il reddito del familiare convivente;
  • per i titolari di soggiorno per studio: documentazione relativa al reddito da lavoro, da borsa di studio o proveniente da altre fonti.

In quanto tempo la Questura deve rispondere alla richiesta di nulla osta?

Se dopo 90 giorni dalla richiesta di nulla osta la Questura non ha ancora dato risposta, il familiare che si trova in Cina e deve ricongiungersi ha il diritto di richiedere il visto d'ingresso direttamente al consolato o all'ambasciata italiana, esibendo la copia della domanda presentata alla Questura e tutti i documenti necessari.

Cosa succede dopo che la Questura ha concesso il nulla osta per il ricongiungimento?

La Questura rilascia al richiedente il nulla osta e, nello stesso tempo, lo comunica al consolato o all'ambasciata italiana in Cina che dovrà rilasciare ai familiari il visto d'ingresso.

Chi ha fatto la richiesta deve inviare il nulla osta ai familiari in Cina, che si presentano al consolato o all'ambasciata italiana con tutti i documenti idonei ad attestare il loro vincolo di parentela con il familiare che si trova in Italia (ad esempio: certificato di matrimonio, atto di nascita dei figli ecc.) e la loro effettiva condizione di persone a suo carico.

Quindi l'autorità diplomatica italiana rilascia un visto d'ingresso per ricongiungimento.

Si può fare ricorso contro il diniego del nulla osta?

Sì, contro un provvedimento di diniego della Questura (che deve comunque essere emesso entro 90 giorni dalla richiesta) l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede. Se il pretore accoglie il ricorso, può disporre il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento anche senza il nulla osta della Questura.

Quale documento di soggiorno viene rilasciato a chi entra in Italia con un visto per ricongiungimento familiare?

Un permesso di soggiorno per motivi familiari (per le caratteristiche di questo permesso di soggiorno, vedi la scheda "Il permesso di soggiorno").

A chi entra in Italia per ricongiungersi con uno straniero titolare di carta di soggiorno viene rilasciata direttamente una carta di soggiorno.

Un genitore naturale residente all'estero, può chiedere di entrare in Italia per ricongiungersi con un figlio minorenne regolarmente soggiornante?

Sì. In questo caso si applicano condizioni di particolare favore al normale percorso del ricongiungimento: al genitore non viene richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti dell'alloggio e del reddito per poter ottenere il ricongiungimento; ma dovrà dimostrarli entro un anno dall'ingresso in Italia.

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indice 2- FERMARSI IN ITALIA

Per fermarsi un periodo di tempo, più o meno lungo a seconda dei casi, dopo essere entrati in Italia è necessario richiedere un permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal momento dell'ingresso.

Chi non rispetta le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia, o tiene una condotta socialmente pericolosa, può essere espulso dal territorio italiano.  

 

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indice 2.1 il permesso di soggiorno    

Cos'è il permesso di soggiorno?

E' un documento che consente agli stranieri entrati regolarmente in Italia di soggiornare per un periodo di tempo, specificato nel permesso. Nel documento viene precisato il motivo del soggiorno, che di regola corrisponde a quello del visto d'ingresso.

Esistono numerosi tipi di permesso di soggiorno: alcuni consentono di svolgere unicamente le attività precisate nel documento stesso, altri consentono invece di svolgere anche altri tipi di attività. E' inoltre possibile, limitatamente ad alcuni casi, modificare il motivo del soggiorno, chiedendo una conversione del proprio permesso di soggiorno in un permesso di altro tipo.

Dove si richiede il permesso di soggiorno?

Alla Questura del luogo in cui ci si vuole fermare. L'interessato deve presentarsi personalmente per fare la richiesta; solo in alcuni casi la richiesta può essere presentata da altri in vece dell'interessato.

Il permesso deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia; chi non rispetta questa scadenza, se non per cause di forza maggiore (ad esempio incidente, ricovero in ospedale), incorre nel reato di irregolarità del soggiorno.

Quali documenti bisogna presentare alla Questura per richiedere il permesso di soggiorno?

Questi documenti devono essere presentati per richiedere qualunque permesso di soggiorno:

Visto d'ingresso

Passaporto valido

Fotocopia del passaporto

Tre fotografie formato tessera

Marca da bollo da 20.000 lire

Può essere necessario presentare alla Questura anche altri documenti, che variano a seconda del tipo di permesso richiesto.

A cosa serve il permesso di soggiorno?

Serve alla persona immigrata per dimostrare che si trova legalmente in Italia, per accedere ad alcuni diritti e servizi (ad esempio l'iscrizione nelle liste anagrafiche, le cure del servizio sanitario pubblico), e per poter compiere le attività specificate nel motivo del permesso di soggiorno (ad esempio lavorare se è un soggiorno per lavoro).

E' importante ricordare che in molti casi è vietato svolgere attività diverse da quelle specificate nel motivo del soggiorno, e che alcuni permessi di soggiorno non consentono di lavorare in Italia.

Dopo quanto tempo scade la validità del permesso di soggiorno?

La durata del permesso viene decisa dalla Questura, con limiti massimi previsti dalla legge e diversi per i diversi tipi di permesso.

Casi particolari:

i familiari extracomunitari di un cittadino comunitario ricevono un permesso di soggiorno di durata pari a quello del capofamiglia;

gli stranieri extracomunitari coniugati con un cittadino italiano e residenti in Italia da più di 3 anni ricevono la carta di soggiorno.

Cosa bisogna fare quando il permesso di soggiorno sta per scadere?

Bisogna ritirare il modulo di "richiesta di proroga" alla Questura e presentarsi personalmente con il modulo compilato e una marca da bollo da 20.000 lire almeno 30 giorni prima della data di scadenza del permesso e comunque non oltre 60 giorni dopo la scadenza

Il nuovo permesso di soggiorno dovrebbe essere rilasciato dalla Questura non oltre 20 giorni dopo la presentazione della richiesta, ma di fatto i tempi di attesa sono quasi sempre più lunghi.

Per quanto tempo può essere prorogato un permesso di soggiorno?

Per una durata non superiore al doppio della validità del permesso iniziale; ad esempio: un permesso valido per 2 anni può essere rinnovato con una scadenza non superiore a 4 anni.

Si può cambiare la motivazione del permesso di soggiorno?

Sì, anche se solo per alcuni tipi di soggiorno definiti per legge, è possibile rinnovare il permesso chiedendone la conversione in un permesso di altro tipo. Il rinnovo non deve essere richiesto necessariamente alla scadenza del precedente permesso di soggiorno.

Bisogna comunicare alla Questura i cambiamenti dei dati riportati nel permesso di soggiorno?

Sì. Il cambiamento del domicilio abituale deve essere comunicato alla Questura entro 15 giorni. Occorre inoltre comunicare cambiamenti riguardanti la composizione del nucleo familiare presente in Italia, il datore di lavoro, il tipo di lavoro. In questi casi si deve richiedere l'aggiornamento del permesso di soggiorno.

Bisogna portare sempre con sé il permesso di soggiorno?

Sì, in originale o in fotocopia. In caso di controlli, anche per strada, è obbligatorio mostrare su richiesta ai poliziotti il permesso o la carta di soggiorno, oppure il passaporto o la carta d'identità italiana. Per non avere portato con sé i documenti senza giustificato motivo, o per il rifiuto di mostrarli, si viene puniti con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 800.000 lire.

I minorenni possono avere un permesso di soggiorno?

Fino al compimento del 14° anno non sono personalmente titolari di un permesso di soggiorno, ma vengono scritti sul permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori (conviventi con il minore) o del tutore.

Al compimento del 14° anno al minorenne convivente con uno o entrambi i genitori regolari viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino ai 18 anni d'età.

Al compimento del 18° anno lo straniero regolare può richiedere un permesso di soggiorno per il motivo della sua presenza in Italia (studio, lavoro ecc.).

Per le norme sul soggiorno in Italia dei minori irregolari, si veda il capitolo I figli.

Il permesso di soggiorno può essere rifiutato?

Sì, la Questura può rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno se vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (diversi a seconda del tipo di permesso richiesto), a meno che si tratti di irregolarità amministrative superabili.

Contro il rifiuto del permesso di soggiorno si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica del rigetto.

Il permesso di soggiorno può essere revocato?

Sì, la Questura può revocare il permesso di soggiorno se vengono a mancare alcuni dei requisiti necessari per possederlo, o se la presenza dello straniero è ritenuta contraria all'interesse pubblico (anche in seguito alla segnalazione della polizia di un altro Paese del patto di Schengen).

Contro la revoca del permesso di soggiorno si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica della revoca.

Quali sono i principali tipi di permesso di soggiorno?

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo [da precisare]

Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per lavoro autonomo e consente di esercitare le attività di lavoro autonomo indicate nel visto.

Il primo permesso viene rilasciato per "perfezionamento pratiche di lavoro autonomo" ed è valido fino al completamento delle procedure amministrative necessarie a poter esercitare l'attività prescelta.

Infatti è importante tenere presente che in Italia per poter aprire un'attività commerciale o produttiva, o per esercitare una professione, è obbligatorio seguire alcune procedure burocratiche che abilitano all'esercizio di queste attività: domande agli organi competenti, iscrizioni in appositi albi o registri, prove d'esame. La procedura varia a seconda dell'attività, perciò è opportuno informarsi presso:

a) la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) della provincia di residenza - le sedi si trovano in tutte le città capoluogo di Provincia - per quanto riguarda le procedure di apertura di attività commerciali o artigianali quali ad esempio negozi, ristoranti, laboratori;

b) la C.C.I.A.A., gli Enti competenti in ciascuno specifico ambito professionale o i singoli Ordini Professionali, per quanto riguarda l'esercizio di attività professionali.

Presentando alla Questura la documentazione relativa alla conclusione di queste procedure viene rilasciato un secondo permesso di soggiorno, valido per esercitare effettivamente l'attività.

E' ancora da notare che i locali usati per l'esercizio di alcune attività devono rispettare le norme sull'igiene e la sicurezza (caratteristiche della cucina dove si prepara il cibo, areazione dei locali, impianti elettrici ecc.); in caso di un controllo da parte dei vigili inviati dal Comune, i locali non a norma vengono chiusi.

Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella del secondo rilascio, e a condizione che l'interessato dimostri di possedere risorse adeguate per l'esercizio dell'attività e di disporre di un reddito annuo.

Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari può avviare le procedure di abilitazione alle attività di lavoro autonomo senza chiedere preventivamente alla Questura un permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Solo a conclusione di queste procedure deve comunicare alla Questura il cambiamento di attività, perché venga annotato sul permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato [da precisare]

Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per lavoro subordinato, presentando alla Questura l'autorizzazione al lavoro rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro o il nulla osta di avviamento al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego. Consente di svolgere specificamente l'attività e le mansioni indicate nell'autorizzazione o nel nulla osta. Consente inoltre di avviare le pratiche per richiedere l'abilitazione allo svolgimento di un'attività autonoma.

Il permesso è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella iniziale. Per il rinnovo è necessario dimostrare di avere un reddito annuo pari almeno all'importo dell'assegno sociale (attualmente pari a 6.593.000 lire annue) che può provenire da lavoro dipendente, lavoro autonomo o altre fonti legittime di reddito.

Chi perde il posto di lavoro ha il diritto di iscriversi nella lista speciale di collocamento per lavoratori extracomunitari disoccupati per il restante periodo di validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore a un anno.

In generale il lavoratore subordinato straniero ha parità di diritti con il lavoratore italiano per tutto quanto riguarda sia le normative sul lavoro sia le previdenze per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda le previdenze è importante ricordare che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare all'INPS (Istituto nazionale della Previdenza Sociale) un contributo mensile - che deve essere indicato nella busta paga del lavoratore - finalizzato a assicurare il lavoratore per:

malattia. Il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro quando è malato, mantenendo la retribuzione durante i giorni di malattia, dietro attestazione del medico di base.

Maternità. La lavoratrice dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro, mantenendo lo stipendio, per i 2 mesi antecedenti e i 3 mesi seguenti il parto. Può inoltre chiedere una "maternità anticipata" fin dal primo mese di gravidanza per documentati motivi di salute. L'astensione dal lavoro dopo il terzo mese di vita del bambino è possibile fino al compimento del primo anno, ma con una diminuzione progressiva dello stipendio.

Invalidità.

Vecchiaia. Dopo il numero di anni di lavoro prescritti dalla legge il lavoratore ha diritto a una pensione proporzionale agli anni lavorati e ai contributi versati, parametrata sullo stipendio percepito negli ultimi anni di vita lavorativa.

Disoccupazione per perdita del posto del lavoro non dipendente dalla volontà del lavoratore.

Il datore di lavoro ha inoltre i seguenti obblighi:

iscrizione del lavoratore all'INAIL (Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per assicurarlo contro gli infortuni e le malattie causati dal lavoro.

Corresponsione degli assegni familiari. il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore capofamiglia una somma di denaro (non è a carico del datore, ma dell'INPS), in aggiunta allo stipendio mensile, per ciascun figlio e per i familiari a carico residenti in Italia, e più precisamente: a) per i figli fino al compimento del 18° anno d'età; b) fino al 21° anno se il figlio frequenta una scuola media o professionale o se è occupato come apprendista; c) per tutta la durata del corso di studi, ma in ogni caso non oltre il 26° anno d'età, se il figlio frequenta l'Università o un altro tipo di scuola superiore cui si accede con il diploma di scuola media di secondo grado; d) per il coniuge, i genitori e altri eventuali familiari a carico (fratelli, sorelle o nipoti se il padre è deceduto o ha un'invalidità permanente al lavoro); e) senza limiti d'età se i figli o gli altri familiari a carico non possono lavorare a causa di una malattia fisica o mentale.

I lavoratori extracomunitari che lasciano definitivamente l'Italia hanno il diritto di richiedere all'INPS la liquidazione dei contributi versati in loro favore, con la maggiorazione del 5% annuo.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze uno straniero senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, è passibile di arresto da 3 mesi a 1 anno o di una ammenda da 2.000.000 a 6.000.000.

Il datore di lavoro che impiega lavoratori, italiani o stranieri, senza regolare contratto e senza versare per loro i contributi previdenziali è punito dalla legge (è il cosiddetto lavoro nero).

I minorenni possono lavorare, ma solo dopo il compimento del 15° anno d'età e nel rispetto delle specifiche normative sul lavoro minorile (vedi capitolo I figli).

 

Permesso di soggiorno per ricerca lavoro

Viene rilasciato a chi è entrato in Italia con un visto per ricerca lavoro.

Consente l'iscrizione per un anno alle liste di collocamento per disoccupati.

 

Permesso di soggiorno per attività sportiva

Si rilascia a chi ha un visto d'ingresso per attività sportiva.

Documenti: lettera della società sportiva che attesti il rapporto di lavoro sportivo in corso; fotocopia della Federazione sportiva riconosciuta dal CONI.

Durata: 3 mesi se per un periodo di prova, 1 o 2 anni.

Non consente di lavorare in altri settori.

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel settore spettacolo

Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto d'ingresso per lavoro artistico.

Documenti: autorizzazione al lavoro nel settore dello spettacolo.

Durata: uguale a quella dell'autorizzazione al lavoro.

In caso di estinzione del rapporto di lavoro, può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per attesa ingaggio della durata di 30 giorni, prorogabile solo dimostrando che non si è trovato un altro ingaggio a causa di malattia documentata da un certificato del medico dell'ASL.

Non consente di lavorare in altri settori.

 

Permesso di soggiorno per studio

Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto per studio e consente di frequentare solo il corso di studi specificato nella richiesta di visto.

Allo studente che entra in Italia avendo richiesto la preiscrizione all'Università viene rilasciato un primo permesso di soggiorno che dura fino al 31 dicembre dell'anno in corso e serve per poter sostenere la prova di selezione necessaria per l'ammissione al corso di studi. Solo chi supera la prova e viene ammesso al corso di studi ottiene un secondo permesso di soggiorno per studio, rinnovabile alla scadenza di ogni anno scolastico. In ogni caso il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata del corso di studi.

Documenti specifici per ottenere il rinnovo:

certificato della segreteria della scuola che dimostri l'iscrizione;

documentazione che dimostri il possesso di un'assicurazione per le cure ospedaliere urgenti;

documentazione che dimostri che per l'anno successivo si continua a possedere la garanzia economica di 1 milione mensili, o borsa di studio, per almeno 6 mesi;

certificato dell'Università che dimostri gli esami sostenuti.

Non può ottenere la proroga del permesso per studio:

chi non ha superato almeno 2 esami nel corso dell'ultimo anno accademico;

gli studenti medi o superiori respinti per la seconda volta e che non possono più essere reiscritti;

gli studenti medi o superiori che, per l'elevato numero di assenze, non sono stati classificati nelle votazioni finali.

Il titolare di un permesso per studio può svolgere attività lavorativa, mentre è studente, purchè non superi un limite massimo annuo di 25 ore lavorate alla settimana.

Il permesso per studio può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, purché rientri nel numero massimo di lavoratori immigrati che ogni anno può essere accolto in Italia e la richiesta di conversione sia presentata prima della scadenza del permesso.

 

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Viene rilasciato:

a chi è entrato in Italia con un visto per ricongiungimento familiare o per ricongiungimento al figlio minorenne;

a chi già soggiorna regolarmente in Italia da almeno un anno e sposa sul territorio italiano un cittadino italiano, o un cittadino dell'Unione Europea, o un cittadino non comunitario titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata di almeno un anno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio;

a chi è coniugato e convivente con un cittadino italiano;

al genitore straniero di un minorenne italiano residente in Italia, purchè il genitore non sia stato privato della potestà dal Tribunale per i Minorenni.

Consente di:

iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale;

iscriversi alle liste di collocamento per i disoccupati;

svolgere un lavoro subordinato o autonomo;

fruire dei servizi sanitari e assistenziali pubblici.

Durata: uguale al permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento e rinnovabile insieme a questo. Se il familiare è un cittadino italiano, europeo, o uno straniero titolare di carta di soggiorno, invece del permesso per motivi familiari viene rilasciata una carta di soggiorno, se non vi sono condizioni di legge che lo impediscono.

In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, o per il figlio che al compimento di 18 anni non può ottenere la carta di soggiorno, questo permesso può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio.

 

Permesso di soggiorno per attesa di adozione

Si rilascia al minorenne entrato in Italia con un visto per adozione, per il periodo di "affidamento preadottivo" . Dura 2 anni. Con la sentenza del Tribunale per i Minorenni che dichiara l'adozione il minore adottato acquista la cittadinanza italiana.

 

Permesso di soggiorno per affidamento

Può essere rilasciato al minorenne in stato di abbandono, cioè che si trova in Italia senza un genitore o un tutore, oppure al minorenne in "affido temporaneo".

 

Permesso di soggiorno per cure mediche

Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto d'ingresso per cure mediche e al suo accompagnatore. Può essere richiesto alla Questura anche da un familiare del richiedente o da un altro incaricato. Ha una durata uguale a quella indicata nel visto per la cura, ed è rinnovabile documentando la necessità di prolungare la cura.

 

Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

Si rilascia a chi decide di sottrarsi a un'organizzazione criminale, in particolare relativa alla prostituzione o a altri reati gravi, e può decidere anche di collaborare con la polizia italiana per individuare i responsabili dell'organizzazione. Il titolare di questo permesso viene inserito in un programma di assistenza e integrazione sociale gestito dai servizi sociali territoriali.

Consente di:

fruire dei servizi di assistenza pubblica;

iscriversi a un corso di studi;

iscriversi alle liste di collocamento per disoccupati;

svolgere un lavoro subordinato.

Dura 6 mesi, ma può essere prorogato, e convertito in permesso per lavoro o per studio.

Può essere revocato se il programma di integrazione sociale viene interrotto o se la persona si comporta in modo incompatibile con le finalità del programma stesso.

 

Permesso di soggiorno per turismo

Si rilascia a chi è entrato in Italia con un visto per turismo.

Dura 3 mesi e non può essere prorogato se non in casi eccezionali (comprovati motivi di famiglia, malattia) e purchè lo straniero dimostri di potersi mantenere in Italia durante il soggiorno.

Non consente di lavorare e non può essere convertito in un altro tipo di permesso (tranne che in caso di matrimonio e convivenza con un cittadino italiano).

 

Permesso di soggiorno per attesa emigrazione in altro stato

Si rilascia a chi ha un visto di ingresso per transito o altra documentazione che dimostri che è di passaggio in Italia allo scopo di perfezionare le pratiche per ottenere il visto di ingresso in un altro Stato (soprattutto USA, Australia, Canada).

Dura 6 mesi, è prorogabile.

Non consente di lavorare.

 

Permesso di soggiorno per richiesta di asilo

Si rilascia a chi è entrato in Italia presentando la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Di solito vale 3 mesi, ma è rinnovabile fino alla conclusione della procedura di richiesta dell'asilo politico.

Il richiedente può ricevere un contributo economico dallo Stato, ma non può lavorare.

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indice 2.2 la carta di soggiorno

Cos'è la Carta di Soggiorno?

E' un documento che consente di vivere in Italia a tempo indeterminato. Viene rilasciata all'immigrato che soggiorna regolarmente in Italia da almeno 5 anni e dimostra di avere un reddito sufficiente a mantenere sé stesso e i familiari a carico.

Se il richiedente convive in Italia con il proprio nucleo familiare già regolarmente residente, la carta di soggiorno viene concessa anche al coniuge e ai figli minori.

 

Quali diritti da la Carta di Soggiorno?

Svolgere qualsiasi attività lavorativa, escluse quelle espressamente riservate ai cittadini italiani. Accedere a tutti i servizi e le prestazioni pubbliche, comprese quelle sanitarie e previdenziali.

 

La Carta di Soggiorno può essere revocata?

Sì, la Questura può revocarla se lo straniero subisce una condanna penale anche non definitiva per diversi specifici reati.

 

Si può fare ricorso contro il rifiuto del rilascio o contro la revoca della carta di Soggiorno?

Sì, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni.

 

Il titolare di una Carta di Soggiorno può essere espulso?

Sì, ma solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, oppure dopo che gli è stata revocata la carta, se non può ottenere un permesso di soggiorno.  

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indice 2.3 l'espulsione

Per quali motivi uno straniero può essere espulso dall'Italia?

Espulsione per ingresso clandestino. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi entra in Italia senza visto d'ingresso e aggirando i controlli alle frontiere.

Espulsione per irregolarità del soggiorno. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi: a) dopo un ingresso con regolare visto è rimasto in Italia più di 8 giorni lavorativi senza richiedere alla Questura il permesso di soggiorno, a meno che il ritardo nella richiesta non sia dipeso da cause di forza maggiore; b) è rimasto in Italia quando il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato; c) è rimasto in Italia quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni senza aver richiesto il rinnovo (che deve essere richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza).

Espulsione per sospetta pericolosità sociale. Viene disposta dal Prefetto nei confronti di chi: a) può essere ritenuto abitualmente dedito a traffici delittuosi; b) in base all'osservazione della condotta e del tenore di vita, si può ritenere che viva abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose; c) debba ritenersi dedito a reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica dei minorenni o la sanità, la sicurezza, la tranquillità pubblica; d) è indiziato di appartenenza a associazioni di tipo mafioso. In tutti questi casi non è richiesto un controllo del giudice sull'effettiva pericolosità dello straniero prima di emanare il decreto di espulsione.

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Viene disposta dal Ministro dell'Interno nei confronti di chi può mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza interna dello Stato italiano. E' l'unico tipo di espulsione valida anche nei confronti delle categorie di persone che in nessun altro caso possono essere espulse (se si tratta di minorenni, la competenza è del Tribunale per i Minorenni).

Quali categorie di persone non possono essere espulse dall'Italia?

I minori di 18 anni;

i titolari della carta di soggiorno (se non è stata revocata);

i coniugi, o parenti entro il 4° grado, di un cittadino italiano con cui convivono;

le donne in stato di gravidanza e nei primi 6 mesi di vita del bambino.

In che modo l'espulsione viene comunicata all'interessato?

Con un decreto scritto contenente le motivazioni dell'espulsione e le modalità di impugnazione del provvedimento. Il decreto deve essere tradotto in una lingua conosciuta dall'interessato o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo. Deve essere notificato, cioè consegnato personalmente al destinatario.

In che modo viene eseguita l'espulsione?

L'espulsione può essere eseguita in due diversi modi, a seconda del motivo e della decisione dell'autorità che emette il decreto:

1. Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. In questo caso lo straniero viene condotto subito alla frontiera dalle forze polizia e fatto uscire dal territorio italiano con un idoneo mezzo di trasporto. Se non è possibile condurlo subito alla frontiera, viene portato in un Centro di permanenza Temporanea.

2. Intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni. Chi non ha lasciato il territorio italiano allo scadere dei 15 giorni, se nel frattempo il provvedimento non è stato revocato o annullato, riceve una disposizione di accompagnamento alla frontiera e può essere trattenuto in un Centro di Permanenza Temporanea.

In particolare:

l'espulsione per ingresso clandestino può essere eseguita sia con accompagnamento immediato sia con intimazione a andarsene entro 15 giorni. L'intimazione viene disposta in genere nei confronti di chi è in possesso di validi documenti di identità e di nazionalità, e in tutti i casi per chi può dimostrare di essere entrato in Italia prima del 27 marzo 1998 (data di entrata in vigore della nuova legge sull'immigrazione).

L'espulsione per irregolarità del soggiorno viene eseguita sempre con l'intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni.

L'espulsione per sospetta pericolosità sociale può essere eseguita sia con accompagnamento immediato sia con intimazione a andarsene entro 15 giorni. L'accompagnamento viene disposto se il Prefetto, sulla base di circostanze obiettive da indicare nella motivazione del decreto di espulsione, ritiene ci sia il concreto pericolo che l'interessato si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Viene eseguita sempre con accompagnamento immediato.

Cosa sono i Centri di Permanenza Temporanea?

Sono strutture di reclusione nei quali la persona che ha ricevuto un decreto di espulsione può essere trattenuta per il tempo strettamente necessario a rimuovere eventuali ostacoli che ne rendano impossibile l'uscita dal territorio italiano, quali in particolare:

necessità di accertare la nazionalità o l'identità;

difficoltà nell'acquisire i documenti di viaggio;

mancanza di un mezzo di trasporto adatto.

Il trattenimento in un Centro viene disposto nei confronti di chi ha ricevuto un decreto di espulsione con accompagnamento immediato. Per chi ha l'espulsione tramite intimazione ci può essere trattenimento solo se, trascorsi 15 giorni, non ha lasciato l'Italia, o se c'è il rischio concreto che chi è stato espulso per soggiorno irregolare si sottragga al provvedimento (il rischio viene valutato sulla base di circostanze obiettive .riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo).

In un Centro di Permanenza Temporanea si ha il diritto di corrispondere con l'esterno, anche telefonicamente. Non ci si può allontanare dal Centro e si possono ricevere visite solo nei limiti consentiti dal regolamento.

La persona trattenuta nel Centro può contattare un avvocato e chiedere di essere assistita per l'udienza di convalida del decreto e per l'eventuale ricorso contro l'espulsione.

Per quanto tempo si può essere trattenuti in un Centro di Permanenza Temporanea?

Entro 48 ore dall'adozione del provvedimento che stabilisce il trattenimento il Questore del luogo in cui si trova il Centro trasmette gli atti al Pretore che, dopo aver sentito l'interessato, convalida il provvedimento entro 48 ore con un atto scritto e motivato. Se decide di non convalidarlo, la persona viene rilasciata. All'udienza di convalida si può chiedere di essere assistiti da un avvocato.

La permanenza non può durare complessivamente più di 30 giorni.

Quali sono le conseguenze dell'espulsione per la persona espulsa?

Il divieto di entrare in Italia per 5 anni, che il Pretore può ridurre a 3 in seguito alla presentazione di un ricorso contro il provvedimento di espulsione.

Per chi trasgredisce questo divieto la legge prevede l'arresto da 2 a 6 mesi e l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.

I dati degli stranieri espulsi dall'Italia vengono comunicati a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Schengen (vedi elenco nel capitolo Il visto di ingresso), che non rilasciano il visto d'ingresso o il permesso di soggiorno agli stranieri segnalati.

Si può fare ricorso contro un provvedimento di espulsione?

Sì, si può presentare ricorso al Pretore del luogo in cui ha sede il Prefetto che ha disposto l'espulsione, oppure, in caso di trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea, al Pretore responsabile per il Centro.

Per le espulsioni con intimazione il ricorso deve essere presentato entro 5 giorni (compresi i festivi) dalla notifica.

Per le espulsioni con accompagnamento immediato il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni (compresi i festivi); quando le circostanze lo consentono, l'interessato può firmarlo personalmente in presenza dei funzionari della rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese, che lo trasmetteranno al Pretore.

Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, il Pretore deve decidere se: a) accoglierlo; b) rigettarlo; c) ridurre da 5 a 3 anni il divieto di rientro in Italia.

Per essere seguito legalmente nel procedimento di ricorso lo straniero ha il diritto di richiedere l'assistenza gratuita di un avvocato (gratuito patrocinio da parte dello Stato italiano).

Fa eccezione l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato: in questo caso il ricorso deve essere presentato al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma, entro 60 giorni dalla notifica.

In quali casi è' possibile entrare in Italia durante il periodo di validità dell'espulsione?

Se la persona espulsa ha in corso un procedimento penale in Italia il Questore può autorizzarla a rientrare per il tempo strettamente necessario a esercitare il diritto di difesa partecipando al giudizio o ad atti processuali in cui sia necessaria la sua presenza (interrogatori, confronti ecc.). Qusta autorizzazione si può ottenere con una richiesta documentata presentata al Questore dall'interessato, tramite la rappresentanza diplomatica del suo Paese, o presentata dall'avvocato difensore.

E' possibile inoltre rientrare in Italia prima del termine stabilito dal decreto di espulsione con una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno.

Esistono particolari tipi di espulsione per gli stranieri che hanno subito una condanna penale?

Espulsione a titolo di misura di sicurezza. Può essere disposta dal giudice nei confronti di uno straniero che riceve una condanna penale, ma solo se si accerta l'effettiva pericolosità sociale del condannato, cioè se è probabile che, dopo aver scontato la pena, commetta nuovi reati.

In questi casi l'espulsione può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza e dopo che la pena detentiva è stata interamente scontata. Perciò tra la valutazione di pericolosità sociale che motiva l'espulsione e il momento in cui dovrebbe essere eseguita può trascorrere un tempo lungo, nel quale la persona può cambiare e non risultare più socialmente pericolosa; prima di eseguire l'espulsione quindi il magistrato deve procedere al "riesame della pericolosità sociale", che può avere come risultato la revoca dell'espulsione. Fino a quando l'espulsione non è stata eseguita, l'interessato può sempre chiederne la revoca, a seguito del riesame della pericolosità.

Non è possibile applicare la misura di sicurezza a uno straniero condannato penalmente se gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena, o se si è trattato di una sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento (si ha patteggiamento quando l'imputato, in mancanza di prove certe della propria innocenza, si dichiara colpevole, ottenendo perciò dal giudice una pena inferiore a quella prevista dalla legge per il reato di cui è accusato).

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione. Può essere disposta dal giudice nei confronti di uno straniero che viene condannato a una pena detentiva inferiore ai due anni, non può ottenere la sospensione condizionale della pena e si trova in una di queste condizioni di espellibilità: ingresso clandestino, soggiorno illegale, sospetta pericolosità sociale. In questi casi la pena detentiva può essere sostituita con l'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni, e solo a condizione che lo straniero sia espellibile immediatamente.  

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indice 3-VIVERE IN ITALIA  

3.1-LA CASA

Per trovare un'abitazione in Italia un immigrato ha diverse possibilità:

  1. l'affitto o l'acquisto sul mercato privato;
  2. la "casa popolare";
  3. il centro di accoglienza;
  4. gli "alloggi sociali".
  5. Le case per le situazioni di emergenza.

l'affitto o l'acquisto sul mercato privato

Cosa si deve fare quando si prende una casa in affitto?

E' necessario stipulare con il proprietario un regolare contratto di affitto, dove si specificano in particolare il costo del canone mensile, la durata e le condizioni di rinnovo del contratto.

Uno straniero può comprare una casa?

Sì, secondo le stesse norme che valgono per i cittadini italiani.

la "casa popolare"

Cos'è una "casa popolare"?

Le case di Edilizia Residenziale Pubblica, comunemente dette "case popolari", sono alloggi di proprietà del Comune che vengono dati in affitto a basso costo a persone italiane o straniere con redditi bassi o in condizioni di emergenza abitativa (ad esempio a causa di uno sfratto, o perché senza una casa e sistemati in alloggi di fortuna ).

Chi ha diritto di richiedere una casa popolare?

Possono fare richiesta di una casa popolare tutti gli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, compresi i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

Dove si fa la richiesta per avere una casa popolare?

Presso l'Ufficio del Comune che si occupa dell'assegnazione delle case popolari. Tutte le informazioni in materia si possono avere sia presso questo ufficio sia presso i Servizi Sociali del Comune.

Come si fa la richiesta di una casa popolare?

E' importante sapere che la richiesta di una casa popolare non si può fare in qualsiasi momento, ma che periodicamente il Comune emette un bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi. In pratica per partecipare al bando bisogna ritirare presso il competente ufficio comunale un modulo da compilare. Dopo aver esaminato le domande, il Comune stabilisce una graduatoria; in base al punteggio conseguito nella graduatoria si viene chiamati e si riceve l'assegnazione dell'alloggio.

I requisiti per partecipare ai bandi vengono stabiliti da leggi regionali, e sono quindi diversi a seconda del luogo in cui si risiede.

i centri di accoglienza

Cos'è un centro di accoglienza?

E' una struttura pubblica dove è possibile abitare per un breve periodo, gratis o a pagamento a seconda dei casi. I centri di accoglienza sono organizzati come ostelli rivolti all'ospitalità di adulti singoli, nella maggior parte dei casi di sesso maschile.

Chi ha diritto di abitare in un centro di accoglienza?

Hanno diritto i titolari di un permesso di soggiorno di qualunque tipo, ad esclusione del soggiorno per turismo, "temporaneamente impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza".

In situazioni di emergenza (ad esempio in seguito a uno sgombero) il sindaco può alloggiare temporaneamente nei centri anche stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno; in questi casi possono comunque venire applicate le disposizioni di legge sull'espulsione.

Dove si fa la richiesta di un posto in un centro di accoglienza?

In genere preso l'ufficio del Comune che si occupa di immigrati. Le norme per l'accesso variano a seconda del Comune.

l'alloggio sociale

La nuova legge sull'immigrazione prevede che i comuni o altri enti possano istituire alloggi sociali a pagamento, a basso costo, come soluzioni abitative più durature del centro di accoglienza, in attesa di trovare una casa vera e propria.

In pratica gli alloggi sociali non sono ancora stati istituiti.

Le case per le situazioni di emergenza.

Una persona o una famiglia possono trovarsi in situazioni di emergenza abitativa; ad esempio: perdono improvvisamente la casa in cui abitavano; una madre si trova sola con i suoi bambini o in stato di gravidanza ecc.

Al di fuori della legge 40, in questi casi ogni città si è attrezzata per aiutare le persone in difficoltà, italiane e straniere, con luoghi di accoglienza gestiti a volte dagli Enti Locali e, nella maggior parte dei casi, da associazioni private o religiose. La situazione è diversa in ogni città, ma ci si può informare presso il Comune o presso chiese e associazioni.  

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indice 3.2- LA CURA DELLA SALUTE

Come ci si cura in Italia?

In Italia esiste un Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), cioè il servizio pubblico che garantisce le cure mediche a tutti i cittadini.

In quali casi gli stranieri hanno diritto alle cure del Servizio Sanitario Nazionale?

  1. I titolari di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato, motivi familiari, richiesta di asilo e asilo politico, asilo umanitario, attesa adozione o affidamento, acquisto di cittadinanza hanno diritto all'assistenza sanitaria pubblica a parità di trattamento con i cittadini italiani; questo diritto vale anche per gli stranieri disoccupati e iscritti nelle liste di collocamento. In questi casi l'iscrizione al Servizio sanitario Nazionale è obbligatoria e gratuita. I familiari a carico regolarmente soggiornanti fruiscono delle stesse prestazioni sanitarie garantite al titolare dell'iscrizione.
  2. I titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio hanno diritto all'assistenza sanitaria pubblica attraverso l'iscrizione volontaria, a pagamento, al Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso l'assistenza non si estende ai familiari a carico. In alternativa lo studente può stipulare una polizza assicurativa privata (in genere viene richiesta quando si fa domanda del visto d'ingresso all'ambasciata o al consolato italiano in Cina).

A quali servizi e prestazioni si può accedere con l'iscrizione al servizio sanitario nazionale?

  • Medico di base
  • Medici specialisti
  • Esami
  • Pronto soccorso
  • Ricovero in ospedale
  • Vaccinazioni
  • Consultori familiari e pediatrici
  • Cure per la gravidanza, il parto, la maternità

Uno straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno può usufruire delle cure mediche pubbliche?

Uno straniero irregolare non può iscriversi al Servizio sanitario nazionale, ma ha comunque diritto:

  • alle cure di pronto soccorso;
  • alle cure ospedaliere urgenti o necessarie;
  • alle cure per la gravidanza, il parto e la maternità;
  • alle cure per i minorenni;
  • alla cura delle malattie infettive;
  • alla cura delle malattie mentali.

Uno straniero irregolare che chiede di essere curato in una struttura sanitaria pubblica corre rischi di denuncia?

No. La legge stabilisce che l'accesso alle strutture sanitarie non può comportare nessuna segnalazione alla polizia da parte del personale sanitario. E' invece obbligatoria la segnalazione dei reati, riguardanti sia italiani che stranieri che chiedono l'assistenza medica (ad esempio ferite da armi ecc.).

Come si fa per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale?

Si va all'ufficio dell'Usl nel Comune (o nel quartiere per le città più grandi) in cui si dimora presentando il permesso di soggiorno in corso di validità, o la richiesta di rinnovo del permesso.

Gli studenti che scelgono di fruire dell'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale pagano un contributo annuale attualmente fissato in circa 300.000 lire.

All'atto dell'iscrizione si riceve un tesserino sanitario che deve essere esibito ogni volta che si richiede una prestazione in una struttura sanitaria pubblica.

Chi è il medico di base?

Quando si va all'Usl per fare l'iscrizione si deve scegliere il medico di base in un elenco di medici che operano nella zona in cui si abita. E' il medico che segue con continuità i problemi di salute dei suoi pazienti, prescrive esami e visite specialistiche, scrive le ricette delle medicine. Ciascun medico di base ha un orario settimanale in cui riceve i propri assistiti. Le sue prestazioni sono gratuite.

Le cure sanitarie pubbliche sono a pagamento?

Per gli esami, le visite specialistiche, le cure ospedaliere, si paga un ticket, il cui costo varia a seconda della prestazione richiesta.

Le cure del medico di base sono gratuite per tutti.

Gli esami, le visite specialistiche e le cure in ospedale sono gratuiti per:

  • chi ha un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 16.000.000 lordi annui a persona, o 22.000.000 lordi annui per due persone;
  • i disoccupati iscritti alle liste di collocamento (ma non chi è iscritto perché in cerca di prima occupazione);
  • i bambini fino a 6 anni d'età, se il reddito familiare annuo è inferiore a 70.000.000 lordi;
  • le donne in gravidanza per gli esami da eseguire normalmente durante i 9 mesi;
  • i maggiori di 60 anni.

A quali cure hanno diritto le donne in gravidanza?

Tutte le donne straniere in gravidanza, in regola e non in regola con il permesso di soggiorno, hanno diritto alle stesse cure rivolte alle cittadine italiane.

Durante la gravidanza: accesso gratuito al consultorio familiare di zona. Il consultorio, dove opera un'équipe formata da medici ginecologi e da infermieri, garantisce: visite ginecologiche, consulenza medica, informazioni sulla gravidanza e il parto, prescrizione degli esami che vengono normalmente eseguiti in gravidanza.

Per il parto: ricovero nei reparti Maternità degli ospedali.

Per chi sceglie di interrompere la gravidanza: per richiedere una interruzione volontaria della gravidanza (aborto) si possono rivolgere al consultorio familiare le donne maggiori di 18 anni. Per le minorenni è necessario il consenso dei genitori o del tutore; in casi particolari di minorenni seguite dal servizio sociale l'autorizzazione può essere data dal giudice tutelare.

L'aborto deve essere compiuto di norma entro il 3^ mese di gravidanza. Solo in alcuni casi particolari (grave handicap del nascituro, pericolo per la salute fisica o psichica della madre) è possibile abortire fino al 5° mese di gravidanza.

A quali cure hanno diritto i minorenni?

Tutti i minorenni stranieri, in regola e non in regola con il permesso di soggiorno, hanno diritto alle cure mediche e alla tutela della salute.

I figli di genitori regolari appena nascono devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici della Usl del Comune o del quartiere in cui abita la famiglia. Quando si va all'Usl per l'iscrizione del bambino, si deve scegliere anche il pediatra di base, in un elenco di pediatri che operano nella zona di residenza della famiglia. Fin dalla nascita, anche se l'iscrizione non è ancora stata fatta, il bambino ha diritto alle stesse cure dei bambini iscritti.

I minori stranieri irregolari non possono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale e non possono avere il pediatra di base. Hanno però diritto a fruire delle cure mediche presso tutte le strutture sanitarie pubbliche: ospedali, ambulatori specialistici, consultorio pediatrico di zona.

La legge italiana prescrive inoltre che a tutti i bambini presenti sul territorio nazionale vengano praticate le vaccinazioni obbligatorie.

Per altre informazioni sulla salute dei minorenni, vedi il capitolo "I figli".  

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indice 3.3- I FIGLI

La legge italiana riserva un'attenzione particolare ai minorenni (cioè i minori di 18 anni d'età), nel rispetto delle convenzioni internazionali che tutelano i diritti dell'infanzia.

3.1 l'unita' della famiglia

Per farsi raggiungere in Italia dai propri figli, o per raggiungere un figlio già in Italia, la legge consente:

  • il ricongiungimento familiare (vedi scheda)
  • l'ingresso al seguito di un familiare (vedi scheda Il visto di ingresso)

3.2 la nascita di un figlio in italia

Cosa bisogna fare appena nasce un bambino?

1. Una delle prime cose da fare è denunciare la nascita sia allo Stato italiano che alle autorità cinesi in Italia, anche se i genitori non sono in regola con le norme sul soggiorno:

  1. prima che la madre e il neonato escano dall'ospedale, è obbligatorio per tutti andare all'anagrafe del Comune di nascita del bambino per denunciare la sua nascita. Molti ospedali hanno un apposito ufficio anagrafico al loro interno;
  2. bisogna andare al consolato cinese per far registrare la nuova nascita e iscrivere il bambino sul passaporto di uno dei genitori, anche se non si è in regola con le norme sul soggiorno;
  3. bisogna andare in Questura per far iscrivere il bambino sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.

2. L'altra cosa importante da fare appena nasce un figlio, se almeno uno dei genitori è regolare, è iscriverlo subito al Servizio sanitario Nazionale, anche se non è ancora stato iscritto sul passaporto e sul permesso di soggiorno.

3. E' opportuno che i genitori che lavorano come dipendenti con un regolare contratto si accertino di percepire gli assegni familiari dal momento della nascita del bambino. Secondo la normativa italiana sul lavoro, infatti, il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere una somma di denaro, in aggiunta allo stipendio mensile, per ciascun figlio a carico (vedi capitolo Permesso di soggiorno).

3.3 la salute dei bambini

Tutti i bambini, regolari e irregolari, hanno diritto alle cure del Servizio Sanitario Nazionale?

Al Servizio sanitario nazionale possono essere iscritti solo i bambini i cui genitori (o uno di essi) sono in regola con il permesso di soggiorno.

Un bambino irregolare non può avere la tessera del servizio sanitario pubblico e non può avere il pediatra di base.

Però tutti i minorenni stranieri, in regola e non in regola, hanno diritto alle cure mediche e alla tutela della salute. Perciò gli irregolari possono fruire delle cure presso tutte le strutture sanitarie pubbliche: ospedali, ambulatori specialistici, consultorio pediatrico.

Come si fa a iscrivere un neonato al Servizio Sanitario Nazionale?

Il genitore regolare, appena il figlio nasce, deve iscriverlo al Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici della Usl del Comune o del quartiere in cui abita la famiglia, portando il certificato di nascita rilasciato dall'anagrafe. Quando si va all'Usl per l'iscrizione del bambino, si deve scegliere anche il pediatra di base, in un elenco di pediatri che operano nella zona di residenza della famiglia.

E' importante sapere che fin dalla nascita, anche se l'iscrizione non è ancora stata fatta, il bambino ha diritto alle stesse cure dei bambini iscritti.

Cosa sono le vaccinazioni obbligatorie?

La legge italiana prescrive che a tutti i bambini presenti sul territorio nazionale, sia gli italiani che gli stranieri regolari o irregolari, vengano praticate le vaccinazioni obbligatorie.

Le vaccinazioni, che servono per evitare alcune malattie molto gravi, devono essere fatte in periodi fissi: nel 3° mese di vita, nel 5° mese, nell'11° mese, nel 3° anno e tra il 5° e il 6° anno.

Ai bambini iscritti al Servizio sanitario pubblico viene spedito a casa poco dopo la nascita un libretto che spiega cosa sono le vaccinazioni, quando e dove si devono fare.

Dove si va per vaccinare i bambini?

Ci si presenta direttamente all'Ufficio d'Igiene e, in molte città, anche negli ambulatori vaccinali di zona. Chi ha ricevuto a casa il "libretto di vaccinazione" deve portarlo con sé.

3.4 mandare i figli a scuola

I servizi pubblici per l'infanzia e la scuola in Italia sono strutturati così:

  • da 3 mesi a 3 anni d'età, asilo nido comunale;
  • da 3 a 6 anni, scuola materna, statale o comunale;
  • da 6 a 10 anni, scuola elementare, statale e obbligatoria;
  • da 11 a 15 anni, scuola media, statale e obbligatoria;
  • oltre i 15 anni, istituti superiori e scuole professionali, statali e facoltativi.

Chi ha diritto di andare al nido e alla materna?

I minori regolari possono essere iscritti con le stesse modalità che valgono per i cittadini italiani.

Per i minori irregolari la legge nazionale non fornisce indicazioni. Molti Comuni però si sono dotati di regole proprie che consentono l'accesso al nido e alla scuola materna anche ai bambini senza permesso di soggiorno.

Come si fa a iscrivere un bambino al nido o alla scuola materna?

La domanda di iscrizione si presenta direttamente alla scuola. Le iscrizioni devono essere fatte con notevole anticipo, durante il precedente anno scolastico, secondo scadenze diverse in ciascun Comune. E' importante informarsi per tempo sulle modalità e le date di iscrizione perché i posti sono limitati; soprattutto per i nidi, conviene iscrivere il bambino subito dopo la nascita.

Chi ha diritto di andare alla scuola elementare e alla scuola media?

Tutti i bambini fino ai 15 anni d'età, regolari e non regolari, hanno il diritto di andare a scuola. Per i genitori mandare i figli alla scuola dell'obbligo è un dovere: chi non lo rispetta viene punito dalla legge.

Come si fa a iscrivere un bambino alla scuola dell'obbligo?

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla segreteria della scuola da un genitore, o da chi ne fa le veci, munito di un documento d'identità del bambino con fotografia ( ad esempio la fotocopia del passaporto del genitore, o il certificato di nascita) e del certificato di vaccinazione.

Dopo aver preso il diploma della scuola media dell'obbligo, un minore straniero può iscriversi a una scuola superiore?

Il ragazzo in regola con le norme sul soggiorno può iscriversi e frequentare le scuole superiori secondo le stesse modalità dei cittadini italiani.

Il ragazzo non regolare può essere iscritto "con riserva", che viene sciolta al conseguimento del diploma.

Il possesso di un diploma scolastico italiano non costituisce un requisito utile alla regolarizzazione.

Un ragazzo residente all'estero può chiedere di entrare in Italia per frequentare una scuola superiore?

Sì, se ha più di 15 anni può richiedere il visto di ingresso per studio all'autorità diplomatica italiana in Cina, e ottenere poi un permesso di soggiorno per studio (vedi capitoli Il visto di ingresso e Il permesso di soggiorno).

3.5 il lavoro minorile

La legge italiana consente il lavoro dei minori di 18 anni?

In Italia è vietato far lavorare i bambini prima del compimento del 15° anno d'età. Tra i 15 e i 18 anni il lavoro minorile è consentito, ma è regolato da norme specifiche che hanno lo scopo di tutelare i minorenni.

Ci sono lavori ai quali i minorenni non possono essere adibiti?

Sì, tutti i lavori particolarmente faticosi, pericolosi o ritenuti non adatti a un minore. Ad esempio: lavori di estrazione nelle cave o nelle miniere; sollevamento e trasporto di pesi con carriole a braccia in condizioni di pericolo; lavori su ponti sospesi; somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

Quali procedure deve seguire il datore di lavoro di un minorenne?

Tutte le normali procedure di avvio al lavoro e tutti gli obblighi che si seguono per i lavoratori maggiorenni. Prima di assumere un minorenne, però, il datore di lavoro ha l'obbligo di ottenere un riconoscimento di idoneità al lavoro, facendo visitare a proprie spese il lavoratore minorenne presso il competente servizio dell'Usl; l'esito della visita medica deve essere comprovato da un certificato da allegare al libretto di lavoro. La visita medica deve essere ripetuta almeno una volta all'anno, a cura e a spese del datore di lavoro.

Quale deve essere l'orario di lavoro dei minorenni?

8 ore giornaliere e 40 settimanali, con l'obbligatorietà di una pausa dopo 4 ore e mezza di lavoro consecutive.

E' vietato adibire i minorenni al lavoro notturno, tra le 22 e le 6 del mattino fino a 16 anni d'età, tra le 22 e le 5 del mattino da 16 a 18 anni.

Nei casi in cui il lavoro notturno sia indispensabile al normale funzionamento dell'azienda i minori che abbiano compiuto 16 anni possono lavorare durante le ore notturne, previa comunicazione in merito da parte del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.

I minorenni hanno diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive. Hanno inoltre diritto ad almeno 30 giorni di ferie all'anno se hanno meno di 16 anni, ad almeno 20 giorni se sono tra i 16 e i 18 anni d'età.

I lavoratori minorenni devono essere retribuiti quanto i maggiorenni?

Sì, a parità di lavoro hanno diritto a una retribuzione uguale a quella dei maggiorenni.

In quali sanzioni incorre il datore di lavoro che non rispetta le norme sul lavoro minorile?

E' passibile dell'arresto da un minimo di 1 mese a un massimo di 6 mesi o di ammende tra 500.00 lire e 10.000.000, a seconda della norma cui è contravvenuto.

3.6 la cittadinanza

Quale cittadinanza acquisisce un figlio di stranieri nato in Italia?

Acquisisce la cittadinanza dei genitori, o di uno di loro se sono di cittadinanza diversa.

In quali casi un bambino straniero che nasce in Italia acquisisce la cittadinanza italiana per nascita?

  • Quando uno dei genitori è italiano, sia che siano regolarmente sposati, sia che si tratti di un figlio naturale, purchè riconosciuto dal genitore italiano.
  • Quando i genitori sono entrambi apolidi.
  • Quando i genitori sono ignoti, cioè il bambino è stato abbandonato alla nascita.
  • Quando non può acquistare la cittadinanza dei genitori.

In quali altri casi un bambino straniero nato in Italia può acquisire la cittadinanza italiana?

  • Un figlio di stranieri che nasce in Italia e vi risiede senza interruzioni fino al 18° anno d'età, se lo vuole può acquisire la cittadinanza italiana, dichiarando la sua richiesta di cittadinanza davanti a un ufficiale dell'anagrafe prima del compimento dei 19 anni. E' necessario presentare all'anagrafe una documentazione che provi la nascita e la residenza continuativa in Italia.
  • In caso di adozione da parte di un cittadino italiano.
  • Quando la cittadinanza italiana viene acquisita dal genitore convivente. In questo caso al compimento del 18° anno si può rinunciare alla cittadinanza italiana e mantenere quella precedentemente posseduta.

3.7 i minori irregolari

Quali possibilità offre la legge per regolarizzare un minore irregolarmente presente sul territorio italiano, o per tutelarlo comunque anche quando non è possibile la regolarizzazione?

Esistono possibilità diverse a seconda della situazione del minore e della sua famiglia.

  1. Minori soli sotto i 14 anni d'età. Per i bambini che si trovano in Italia senza genitori o altri adulti che si occupino di loro il Tribunale per i Minorenni può definire lo "stato di abbandono" e scegliere quindi tra diverse strade: affidamento a una famiglia italiana; affidamento a uno straniero o a una famiglia straniera regolare; adozione da parte di un cittadino italiano; affidamento a una comunità di accoglienza per bambini; rimpatrio nel Paese d'origine.
  2. Minori soli tra i 14 e i 18 anni d'età. Per i ragazzi che si trovano in Italia senza genitori o altri adulti che si occupino di loro il Giudice Tutelare, su segnalazione dei Servizi Sociali, può nominare un tutore in Italia. In alternativa può essere disposto il rimpatrio presso la famiglia nel Paese d'origine, valutando quale soluzione vada maggiormente nell'interesse del minore.
  3. Minori irregolari con almeno un genitore regolare. I bambini con meno di 14 anni possono essere regolarizzati venendo iscritti nel permesso di soggiorno del genitore regolare. I ragazzi tra i 14 e i 18 anni possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovabile al compimento dei 18 anni.
  4. Minori irregolari con genitori irregolari. Sono le situazioni più difficili, per le quali il Tribunale per i Minorenni (per chi ha meno di 14 anni) o il Giudice Tutelare (per i maggiori di 14 anni), in collaborazione con i servizi sociali, decide a seconda delle singole situazioni. Se il minore vive con i propri genitori, ha diritto ad andare alla scuola dell'obbligo e a ricevere tutte le cure mediche necessarie, ma segue la famiglia se questa viene colpita da un decreto di espulsione. In alcuni casi l'autorità giudiziaria può nominare un tutore o disporre un affidamento: in questo modo il bambino viene regolarizzato. In altri casi l'autorità giudiziaria dispone il rimpatrio presso i parenti nel Paese d'origine.

3.8 l'espulsione

Un minorenne può essere espulso dall'Italia?

La legge vieta l'espulsione dei minori di 18 anni, ad eccezione di alcuni casi particolari, e fatto salvo il diritto di seguire il genitore che sia stato espulso (vedi capitolo Espulsione).

3.9 il rimpatrio

Cos'è il rimpatrio?

L'autorità giudiziaria minorile può disporre il rimpatrio di un minorenne regolare o irregolare, cioè il suo ritorno al Paese d'origine, anche se ha uno o entrambi i genitori in Italia.

Nei casi più frequenti il rimpatrio viene adottato nei confronti dei minorenni che si trovano in Italia senza un adulto di riferimento che eserciti la potestà genitoriale.

Non si tratta di un provvedimento punitivo, ma di una decisione presa quando il giudice ritiene che al Paese d'origine il minore avrebbe una condizione di vita complessivamente migliore che in Italia.

Il rimpatrio può avvenire anche in un Paese diverso da quello d'origine, dove si trovino i genitori o altri familiari in grado di prendersi cura del minore e disposti ad accoglierlo.

Come avviene il rimpatrio?

L'istituzione responsabile dei cosiddetti rimpatri assistiti è il Comitato per i Minori Stranieri presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera in accordo con i servizi sociali locali che seguono direttamente i casi di minori per i quali si avvia la procedura del rimpatrio.

Prima di eseguire il provvedimento di rimpatrio, viene fatta un'indagine per accertare che, nel Paese nel quale viene inviato, il minore possa effettivamente riunirsi alla sua famiglia ed essere adeguatamente mantenuto e educato. Il provvedimento viene adottato dopo aver sentito il Giudice Tutelare.

Se il minore è consenziente, il rimpatrio viene eseguito a cura del servizio sociale; in caso contrario può essere eseguito dal questore.

Nel caso di minorenni con un procedimento penale in corso, per procedere al rimpatrio è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria, che viene rilasciato se non sussistono inderogabili esigenze processuali che lo impediscono.

 

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indice3.4-  L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Uno straniero adulto regolarmente residente in Italia ha il diritto:

  • di iscriversi a una scuola media di secondo grado se ha compiuto 14 anni;
  • di iscriversi all'Università;
  • di frequentare i corsi di studio rivolti specificamente ai cittadini stranieri;
  • di frequentare corsi di formazione professionale.

4.1 iscriversi all'universita'

Chi ha diritto di iscriversi all'Università?

  • Può iscriversi a condizioni di parità con i cittadini italiani lo straniero che: a) è titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi; b) possiede un titolo di studio superiore conseguito in Italia, oppure conseguito all'estero ma equipollente.
  • Può chiedere un visto di ingresso per studio lo straniero residente all'estero che intende iscriversi in un'Università italiana. (vedi i capitoli "Il visto di ingresso" e "Il permesso di soggiorno").

Quali titoli di studio esteri sono validi per l'iscrizione nelle Università italiane?

I titoli di studio esteri sono validi per l'iscrizione se consentono l'accesso all'Università del Paese in cui sono stati rilasciati e se sono stati conseguiti dopo almeno 12 anni di scuola.

Come si fa a iscriversi all'Università?

Molte Università si sono dotate di un Ufficio Stranieri dove si possono chiedere tutte le informazioni riguardanti l'iscrizione.

In mancanza di questo ufficio ci si rivolge alla segreteria della facoltà prescelta.

Le modalità di iscrizione e l'entità delle tasse scolastiche variano a seconda della città, poiché le Università italiane hanno ampie autonomie di gestione.

Gli stranieri devono superare delle prove specifiche per poter accedere all'Università?

Sì, sia i già soggiornanti che coloro che richiedono un visto di ingresso per studio devono superare una prova di pre - iscrizione.

In un periodo che varia a seconda dell'Università e della Facoltà (in genere tra aprile e maggio) bisogna fare le domande di pre iscrizione per poter poi sostenere la prova di ammissione.

Quali documenti bisogna presentare per iscriversi all'Università?

Data la varietà di regolamenti adottati dalle diverse Università, è bene informarsi direttamente sulla documentazione necessaria presso la Facoltà in cui ci si vuole iscrivere.

Tutti gli studenti stranieri devono produrre comunque alcuni documenti basilari.

Per gli stranieri soggiornanti in Italia: a) il titolo degli studi secondari di secondo grado in originale o un attestato sostitutivo (la fotocopia non è valida), tradotto ufficialmente in lingua italiana. Chi ha ottenuto questo titolo dopo meno di 12 anni di scuola, deve conseguire un diploma di maturità italiano;

b) due fotografie di cui una autenticata;

c)tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;

d) copia autenticata del permesso di soggiorno;

e) eventuali certificati di competenza nella lingua italiana;

f) eventuali documenti, ufficialmente tradotti in italiano, che attestano il compimento all'estero di una parte di studi universitari, se si vuole ottenere la convalida degli esami sostenuti e quindi l'abbreviazione del corso di studi in Italia.

Per la traduzione ufficiale dei documenti ci si può rivolgere al Tribunale, a singoli traduttori ufficiali e giurati, alle rappresentanze diplomatiche in Italia del Paese in cui i titoli sono stati conseguiti.

Per gli stranieri residenti all'estero: a) il titolo degli studi secondari di secondo grado in originale o un attestato sostitutivo (la fotocopia non è valida), tradotto in lingua italiana e legalizzato. Chi ha ottenuto questo titolo dopo meno di 12 anni di scuola deve produrre un certificato universitario che attesti il superamento di tutti gli esami previsti per il numero di anni accademici necessari a raggiungere i 12 anni di scolarità (oppure richiedere l'ingresso in Italia per iscriversi a una scuola secondaria superiore in cui concludere gli studi utili all'iscrizione all'Università).

b) due fotografie di cui una autenticata;

c) documento che prova la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri;

d) eventuali documenti, ufficialmente tradotti in italiano, che attestano il compimento all'estero di una parte di studi universitari, se si vuole ottenere la convalida degli esami sostenuti e quindi l'abbreviazione del corso di studi in Italia;

e) eventuali certificati di competenza nella lingua italiana.

Per la traduzione e la legalizzazione dei documenti ci si rivolge alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza.

4.2 i corsi per stranieri adulti

Uno straniero adulto analfabeta nella sua lingua può andare a scuola in Italia?

Sì, presso alcune scuole elementari e medie gli stranieri adulti in regola con le norme sul soggiorno possono iscriversi a appositi corsi di alfabetizzazione, avendo quindi la possibilità di conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Non tutte le città al momento si sono dotate di questi corsi.

Uno straniero che ha interrotto gli studi nel suo Paese può proseguirli e concluderli in Italia?

Sì, può iscriversi agli appositi corsi di studio integrativi che consentono di conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo o il diploma di una scuola secondaria superiore.

Esistono corsi per imparare la lingua italiana?

Sì, la legge prevede l'organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri adulti, demandandola in genere a associazioni italiane o di stranieri.  

 

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indice 3.5- L'ASSISTENZA SOCIALE

Gli italiani e gli stranieri privi dei mezzi economici necessari a vivere, inabili al lavoro, o in situazioni di difficoltà, possono ricorrere all'assistenza pubblica, che può essere di due tipi:

  • l'assistenza dei Servizi Sociali nel Comune di residenza;
  • alcuni aiuti concessi dallo Stato italiano alle persone in condizione di bisogno. Ottenere questo tipo di assistenza implica procedure burocratiche lunghe e complicate anche per i cittadini italiani.

5.1 l'assistenza dei servizi sociali locali

Che cos'è il Servizio Sociale?

E' un ufficio pubblico, in genere gestito dal Comune, che aiuta le persone e le famiglie in difficoltà.

Esiste in tutti i Comuni italiani e, nelle città più grandi, ha diverse sedi distribuite nei quartieri.

Chi ha diritto di chiedere l'assistenza del Servizio Sociale?

Tutti i cittadini stranieri regolari e residenti nel Comune dove ha sede il Servizio cui si rivolgono.

Quali tipi di aiuto si possono ottenere dal Servizio Sociale?

  • Il Servizio Sociale fornisce numerose prestazioni; le principali sono:
  • sussidio economico mensile per persone o nuclei familiari senza reddito o con reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza fissato dalle norme;
  • aiuto economico "una tantum" per situazioni di difficoltà momentanea;
  • pagamento mensile di alcune bollette (ad esempio il riscaldamento);
  • segnalazione agli asili nido e alle scuole materne dei bambini appartenenti a famiglie assistite dal Servizio per ottenere la precedenza nell'assegnazione del posto;
  • decisioni riguardanti minorenni in difficoltà, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni (ad esempio inserimento in comunità, affidamento familiare);
  • informazioni sui servizi del territorio.

Come si fa per richiedere l'assistenza del Servizio Sociale?

Si telefona, o si va di persona negli orari di apertura del Servizio, per prendere un appuntamento con l'assistente sociale. In base a un colloquio, e alla produzione di documenti che dimostrano lo stato di necessità, il Servizio valuta il caso e decide quale tipo di aiuto erogare.

5.2 l'assistenza dello Stato

Chi ha diritto di ricevere le prestazioni di assistenza sociale previste dalla legge italiana?

Gli stranieri con un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno e residenti, o con la carta di soggiorno, e i minorenni iscritti sul loro permesso o sulla loro carta, hanno il diritto di fruire di tutte le prestazioni di assistenza sociale previste per i cittadini italiani.

Quali sono i principali tipi di assistenza statale previsti dalla legge?

L'assegno sociale. E' una somma di denaro mensile destinata a chi ha almeno 65 anni d'età e si trova in condizioni di bisogno economico, cioè con un reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza fissato dalla legge. Viene erogato dall'INPS (Istituto nazionale della Previdenza Sociale) per 13 mesi all'anno. Attualmente l'assegno mensile ammonta a 6.593.000 lire annue.

La pensione d'invalidità. E' una somma di denaro mensile destinata a chi ha meno di 65 anni d'età, non può lavorare a causa di malattie congenite o acquisite successivamente, purchè non dipendenti da cause di lavoro, e dispone di un reddito inferiore al limite minimo di sopravvivenza fissato dalla legge. Viene erogata dal Ministero dell'Interno.

L'assunzione obbligatoria. La legge prevede l'assunzione obbligatoria presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private delle persone invalide o portatrici di handicap, secondo quote di posti riservati.

Come si fa per ottenere l'assegno sociale o la pensione di invalidità?

Bisogna inoltrare una domanda scritta agli Enti o Istituti competenti per ciascun tipo di prestazione assistenziale. Le procedure variano a seconda della prestazione richiesta, ma in generale sono lunghe e molto complicate (anche per i cittadini italiani).

Perciò per avere le informazioni necessarie e per essere aiutati gratuitamente nell'espletamento delle pratiche si consiglia di rivolgersi agli Enti di Patronato, facendoseli indicare dal Servizio Sociale della propria città.  

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indice 3.6- LA CITTADINANZA

Un cittadino straniero o un figlio di stranieri può acquisire la cittadinanza italiana?

Sì, la cittadinanza italiana può essere acquisita in tre modi:

  • per nascita (vedi scheda "I figli");
  • per matrimonio;
  • per naturalizzazione.

Chi ha diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio?

Il cittadino straniero sposato con un italiano dopo 6 mesi di residenza in Italia o, se è residente all'estero, dopo 3 anni di matrimonio.

La cittadinanza può essere richiesta se nei 6 mesi o nei 3 anni prescritti non c'è stata separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Cosa si deve fare per acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio?

Si deve rivolgere una domanda scritta al Ministro dell'Interno, presentandola alla Prefettura del luogo di residenza, o all'autorità diplomatica italiana se il richiedente risiede all'estero. Alla domanda deve essere allegata una copiosa documentazione, con tutti i documenti cinesi tradotti in italiano e legalizzati.

Chi non può ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio?

  • Chi è stato condannato per un delitto contro lo Stato italiano o contro i diritti politici del cittadino.
  • Chi è stato condannato per un reato per il quale la legge italiana prevede una pena massima di almeno 3 anni di reclusione, a meno che non sia stato riabilitato.
  • Chi è stato condannato a più di 1 anno di carcere da un'autorità giudiziaria straniera, con sentenza riconosciuta in Italia.
  • Chi è ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza in Italia.

Come si riceve la cittadinanza italiana acquisita per matrimonio?

In base a un decreto del Ministro dell'Interno. Dopo l'emanazione del decreto, bisogna prestare il "giuramento", con una cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana presso il Comune di residenza.

Lo Stato italiano può rifiutare di concedere la cittadinanza per matrimonio?

Sì, ma solo a chi si trovi nelle particolari condizioni in cui la legge vieta di ottenerla.

Chi ha subito una condanna penale, ma è stato riabilitato, può ripresentare la domanda di cittadinanza dopo 5 anni dal provvedimento di rifiuto.

Chi può richiedere la cittadinanza per naturalizzazione?

Il cittadino straniero che risiede in Italia da almeno 10 anni, è ben inserito nella società italiana e economicamente autosufficiente.

Cosa si deve fare per acquisire la cittadinanza italiana per naturalizzazione?

Si deve rivolgere una domanda scritta al Presidente della Repubblica, presentandola alla Prefettura del luogo di residenza e allegando una copiosa documentazione, con tutti i documenti cinesi tradotti in italiano e legalizzati.

In questo caso la concessione della cittadinanza è a discrezione dello Stato italiano, che esprime un giudizio di gradimento nei confronti dello straniero richiedente.

Come si riceve la cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione?

In base a un decreto del Presidente della Repubblica.

La decisione dello Stato sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione deve essere presa entro 3 anni dalla presentazione dell'istanza.

Il giuramento, cioè la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza italiana, deve essere prestato presso il Comune di residenza entro 6 mesi dal decreto di concessione.

Si può fare ricorso contro un provvedimento di rifiuto della cittadinanza?

Sì, si può ricorrere al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio.

Si può rinunciare alla cittadinanza italiana?

Sì, in particolare in due situazioni:

  • il cittadino italiano che possiede anche la cittadinanza cinese e risiede all'estero può presentare una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana al consolato o all'ambasciata italiana;
  • il maggiore di 18 anni che è diventato cittadino italiano in seguito all'acquisizione della cittadinanza da parte del genitore convivente può presentare una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana all'anagrafe del luogo di residenza in Italia, o all'autorità diplomatica italiana all'estero.

E' importante sapere che chi acquista un'altra cittadinanza non perde automaticamente quella italiana: resta cittadino italiano finchè non presenta una dichiarazione di rinuncia.

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            Aggiornato il giorno : 15 giugno 2001

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